L’A.P.E. è un documento che descrive le caratteristiche energetiche di un edificio, di un abitazione o di un appartamento; al suo interno con una scala da A a G vengono sintetizzate le prestazioni energetiche degli edifici.
In parole povere ci dice quanto “consuma” la casa che stiamo per comperare o per affittare, quanti soldi quindi mi servono all'anno per pagare gas e luce e quanto è confortevole, e lo fa attribuendogli una classe energetica (un po’ come si fa per gli elettrodomestici).
Le prestazioni energetiche dell’edifico dipendono da molti fattori, ma gli elementi che incidono maggiormente sul rendimento energetico sono l’impianto di riscaldamento, la coibentazione delle superfici disperdenti (pareti e solai verso ambienti non riscaldati) e gli infissi.
Per redigere un ‘Attestato di Prestazione Energetica il tecnico certificatore deve effettuare un sopralluogo dell’immobile, alcune volte anche un secondo sopralluogo per l’impianto termico (p.e. nei condomini), ricercare documentazione tecnica dai produttori degli impianti, redigere il documento e consegnarlo all'ufficio regionale di competenza.
- Quando serve
- Sanzioni
Le compravendite stipulate senza allegare l’Ape sono valide ma, se l’attestato non viene consegnato entro 45 giorni, i trasgressori sono puniti con multe dai 3.000 ai 18.000 euro. Nelle locazioni di singole unità immobiliari, la multa va dai 1.000 ai 4.000 euro. Quando il contratto d’affitto non supera i tre anni, la sanzione è ridotta della metà. La multa va pagata da tutti e due i soggetti del contratto, in solido e in parti uguali. Quindi è interesse dell’affittuario o del compratore chiedere l’APE. E’ stata abolita la nullità dell’atto, prevista da un precedente decreto.
- Validità
L'APE dura dieci anni e deve essere obbligatoriamente aggiornato ad ogni intervento di ristrutturazione o riqualificazione che modifichi la classe energetica dell'edificio o dell'unità immobiliare. Se, però, non saranno rispettati gli obblighi di controllo dell'efficienza energetica degli impianti termici, l'attestato decadrà il 31 dicembre dell'anno successivo rispetto alla data della scadenza non rispettata.
- Professionisti abilitati al rilascio
Il DPR 75/2013 della Gazzetta Ufficiale stabilisce che i professionisti abilitati al rilascio della certificazione sono i professionisti che soddisfano i seguenti criteri:
- laurea in ingegneria, architettura, agraria, scienze forestali, diplomati periti industriali, geometri e periti agrari (per l’elenco completo dei titoli si veda il decreto di attuazione dell’art. 4 del D Lgs n. 192 del 2005);
- iscrizione al proprio ordine o collegio professionale;
- abilitazione all'esercizio della professione, in relazione alla progettazione di edifici ed impianti (nell'ambito delle proprie specifiche competenze, attribuite dalla legislazione vigente).
I tecnici e i professionisti non abilitati alla progettazione, non possono svolgere l’attività di certificazione energetica se non hanno frequentato un apposito corso di formazione obbligatorio (minimo 80 h) e aver superato l’esame finale per diventare Certificatore Energetico.
Inoltre, il certificatore deve attestare la propria indipendenza, dichiarando nell'ape, ai sensi degli articoli 359 e 481 del codice penale, l’assenza di conflitto di interessi attraverso il non coinvolgimento con il processo di progettazione e realizzazione dell’edificio nonché rispetto ai vantaggi che può trarne il richiedente (il committente), con il quale non può esserci parentela fino al quarto grado.
- L’APE nella Regione Lazio
Il Lazio è fra le regioni che non hanno ancora legiferato in materia di Certificazione Energetica per cui per la redazione del documento occorre fare riferimento alla normativa nazionale.
Una volta redatto, è necessario presentare l’APE (presentarsi con 2 copie e, se disponibile, copia del libretto di caldaia) presso gli uffici ex geni civili competenti per provincia; in particolare, per Roma e provincia va consegnato in via Felter n.16 (entrata posteriore dell’ex genio civile di via Capitan Bavastro), dove viene effettuata una rapida verifica del documento e in caso di esito positivo ci viene restituita una delle due copie timbrata “per ricevuta”. In alternativa si può anche spedire per posta mediante raccomandata ma se non si è sicuri che il documento sia formalmente corretto lo sconsiglio, poiché non viene controllato e il documento depositato potrebbe non essere a norma.
Qui le info per la presentazione sul sito della Regione Lazio.
Infine un informazione utile per chi non ha mai redatto un APE: alla fine del documento va inserita la dicitura “AI SENSI DELL’ART. 15, COMMA 1 DEL D.LGS. 192/2005 COME MODIFICATO DALL’ART. 12 DEL D.L. 63/2013 (ORA LEGGE 90/2013), IL PRESENTE ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA E’ RESO, DAL SOTTOSCRITTO, IN FORMA DI DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO AI SENSI DELL’ART. 47 DEL D.P.R. 445/2000. SI ALLEGA COPIA FOTOSTATICA DEL DOCUMENTO DI IDENTITA’.”; alla dicitura devono sempre seguire timbro e firma del certificatore, altrimenti l’attestato non viene accettato.

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