martedì 25 marzo 2014

S.I.T.A.S.


Sistema Informatico Trasparenza Autorizzazioni Sismiche
Dopo un’ampia sperimentazione del doppio sistema “cartaceo ed informatico”, la Giunta Regionale con Deliberazione n° 526 del 23/10/2012, pubblicata sul B.U.R.L. n° 62 del 08/11/2012, ha disposto che, a decorrere dal 1° gennaio 2013, le richieste di autorizzazione sismica, così come previste negli Artt. 93 e 94 del D.P.R. 380/01 e nell’allegato “A” del Regolamento Regionale n° 2 del 07/02/2012, dovranno pervenire esclusivamente tramite Web, utilizzando il Sistema Informatico Trasparenza Autorizzazioni Sismiche (S.I.T.A.S.), il cui portale ha l’indirizzo internet http://sitas.lavoripubblicilazio.it.
Quindi tutte le successive procedure in merito all’attività edilizia in zona sismica: Inizio Lavori, Relazione a Struttura Ultimata, Certificato di Collaudo, Certificato di Rispondenza, ecc., dovranno pervenire sempre tramite il S.I.T.A.S., anche per inizio lavori di precedenti attestati e/o autorizzazioni, ivi comprese le eventuali varianti in corso d’opera.
Al riguardo, gli Sportelli Unici per l’Edilizia dei Comuni e/o Municipi del Comune di Roma, nel cui ambito ricade la richiesta di autorizzazione sismica, riceveranno tramite PEC tutte le comunicazioni e potranno accedere al S.I.T.A.S. ed acquisire il relativo fascicolo per svolgere la propria attività di merito; così come contestuali comunicazioni via PEC riceveranno gli Ordini e Collegi Professionali per opportuna informazione e conoscenza.
Si ricorda che la Direzione Regionale Infrastrutture e le strutture del Genio Civile sono a disposizione di tutti gli interessati per ogni utile forma di collaborazione e per facilitare l’utilizzo del S.I.T.A.S.. Ulteriori informazioni sulle procedure, o richieste di chiarimenti, possono essere inoltrate direttamente anche al call centers (il servizio è attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 13:00), ai numeri 06/51684540 -0775/851260 - 0776/376556 - 0773/446280, o possono essere reperite sul sito http://www.regione.lazio.it/rl_infrastrutture, oppure è possibile inviare una mail all’indirizzo assistenza@lavoripubblicilazio.it.
Sarà possibile perfezionare mediante presentazione cartacea solo le pratiche i cui procedimenti sono iniziati entro il 31/12/2012 e per i quali non è stato ancora chiuso il procedimento mediante rilascio del relativo provvedimento amministrativo.
Attraverso la realizzazione del sistema S.I.T.A.S. la Regione Lazio si è dotata di strumenti che consentono l’informatizzazione delle “procedure tecnico-amministrative per l’edificazione nei comuni della Regione Lazio classificati a rischio sismico”.
Obiettivo di S.I.T.A.S. è la semplificazione e l’ottimizzazione dell’iter procedurale attraverso la dematerializzazione della documentazione cartacea e la realizzazione di strumenti informatici che consentono:
  • la definizione, e ove possibile, l’automazione dei processi lavorativi;
  • la distribuzione del carico di lavoro fra gli operatori;
  • la verifica in tempo reale delle fasi di lavorazione;
  • la riduzione degli errori;
  • il miglioramento della collaborazione e della qualità del servizio;
  •  la riduzione dei costi di gestione.
Il sistema S.I.T.A.S. consente:
  • l’inserimento delle richieste di autorizzazione sismica e della documentazione allegata tramite Internet;
  • la verifica automatica della completezza formale delle pratiche in ingresso;
  • la gestione dell’archivio digitalizzato nonché il monitoraggio riguardante lo stato di avanzamento della pratica fino a chiusura completata;
  • la creazione e gestione di un archivio digitale centralizzato consultabile attraverso una semplice interfaccia web grafica e intuitiva;
  • la definizione ed il controllo informatizzato delle attività inerenti uno o più procedimenti;
  • l’aggiornamento e verifica real time dello stato di avanzamento della pratica;
  • la ripartizione omogenea dei compiti.
Per poter accedere a S.I.T.A.S. è necessario registrarsi sul Sistema di Accreditamento (S.A.C.), il cui portale ha l’indirizzo internet  http://sac.lavoripubblicilazio.it/sac/login.
Possono essere tre i tipi di utenti ognuno avendo un compito ben definito :
  • committente
  • professionista
  • impresa.
Dal 1° gennaio 2012, ai sensi dell’Articolo 2, comma 20, della Legge Regionale 13 agosto 2011, n° 12 (Disposizioni collegate alla legge di assestamento del bilancio 2011 - 2013), è dovuta la corresponsione di un contributo per le spese di istruttoria relative alle attività previste dall’Articolo 35 della Legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell’attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie) e successive modifiche e dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n° 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) e successive modifiche ed in particolare per:
a)   le spese di istruttoria e di conservazione dei progetti presentati ai fini del rilascio dell’autorizzazione sismica o dell’attestazione di deposito ai sensi degli Articoli 93 e 94 del D.P.R. 380/2001;
b)   gli adempimenti connessi alle procedure delle zone ammesse a consolidamento;
c)    i sopralluoghi per il rilascio del certificato di rispondenza;
d)  la relazione a struttura ultimata e collaudo;
e)   le procedure connesse agli adempimenti inerenti alle violazioni.
L’ammontare delle somme dovute per i contributi è determinato nelle Tabelle 1 e 2 dell’Allegato V bis ed è suddiviso in base alle diverse tipologie di intervento ed agli adempimenti connessi all’iter procedurale.
Il contributo è adeguato all’inizio di ciascun anno, automaticamente, agli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati pubblicati annualmente nel mese di novembre ed è reso noto mediante pubblicazione sul sito internet della Regione Lazio, con determinazione del direttore regionale competente in materia di Infrastrutture.
Il mancato o erroneo versamento del contributo per la richiesta dell’autorizzazione sismica o dell’attestazione di deposito può costituire impedimento al rilascio delle medesime richieste o degli altri adempimenti.
Promemoria riguardante le marche da bollo, da apporre sulle pratiche relative alle autorizzazioni sismiche gestite dal S.I.T.A.S.:
  • Richieste di autorizzazione sismica, di cui all’allegato “A” del Regolamento Regionale n° 2 del 07/02/2012: l’utente deve apporre una marca da bollo, del valore corrente, che sarà utilizzata ed annullata sull’istanza presentata.
  • Relazioni a Struttura Ultimata e Certificati di Collaudo Statico: l’utente deve apporre sull’istanza presentata a S.I.T.A.S. , per ogni quattro facciate, esclusi gli allegati, due marche da bollo, del valore corrente, di cui una sarà utilizzata ed annullata sull’istanza presentata e l’altra mediante stampigliatura di assolvimento dell’imposta di bollo sull’atto rilasciato dal S.I.T.A.S..
  • Fanno eccezione le integrazioni richieste dall’Ufficio, in quanto la documentazione prodotta non si configura come nuova istanza di deposito.
Link:

mercoledì 12 marzo 2014

L’Attestato di Prestazione Energetica (A.P.E.)

L’A.P.E. è un documento che descrive le caratteristiche energetiche di un edificio, di un abitazione o di un appartamento; al suo interno con una scala da A a G vengono sintetizzate le prestazioni energetiche degli edifici.
In parole povere ci dice quanto “consuma” la casa che stiamo per comperare o per affittare, quanti soldi quindi mi servono all'anno per pagare gas e luce e quanto è confortevole, e lo fa attribuendogli una classe energetica (un po’ come si fa per gli elettrodomestici). 

Le prestazioni energetiche dell’edifico dipendono da molti fattori, ma gli elementi che incidono maggiormente sul rendimento energetico sono l’impianto di riscaldamento, la coibentazione delle superfici disperdenti (pareti e solai verso ambienti non riscaldati) e gli infissi.

Per redigere un ‘Attestato di Prestazione Energetica il tecnico certificatore deve effettuare un sopralluogo dell’immobile, alcune volte anche un secondo sopralluogo per l’impianto termico (p.e. nei condomini), ricercare documentazione tecnica dai produttori degli impianti, redigere il documento e consegnarlo all'ufficio regionale di competenza.
  • Quando serve
L'APE è necessario per tutte le nuove costruzioni e nei casi di ristrutturazione importante (interventi di ogni tipo, dalla manutenzione ordinaria al risanamento conservativo, che riguardano almeno il 25% della superficie dell'involucro dell'intero edificio, comprensivo di tutte le unità immobiliari che lo compongono, come, ad esempio, il rifacimento delle pareti esterne o del tetto). Inoltre, è necessaria in tutti i casi in cui l'immobile venga ceduto a terzi per affitto, vendita o altro trasferimento di diritto reale su di esso (uso, usufrutto, ecc), anche a titolo gratuito.
  • Sanzioni

Le compravendite stipulate senza allegare l’Ape sono valide ma, se l’attestato non viene consegnato entro 45 giorni, i trasgressori sono puniti con multe dai 3.000 ai 18.000 euro. Nelle locazioni di singole unità immobiliari, la multa va dai 1.000 ai 4.000 euro. Quando il contratto d’affitto non supera i tre anni, la sanzione è ridotta della metà. La multa va pagata da tutti e due i soggetti del contratto, in solido e in parti uguali. Quindi è interesse dell’affittuario o del compratore chiedere l’APE. E’ stata abolita la nullità dell’atto, prevista da un precedente decreto.

  • Validità
L'APE dura dieci anni e deve essere obbligatoriamente aggiornato ad ogni intervento di ristrutturazione o riqualificazione che modifichi la classe energetica dell'edificio o dell'unità immobiliare. Se, però, non saranno rispettati gli obblighi di controllo dell'efficienza energetica degli impianti termici, l'attestato decadrà il 31 dicembre dell'anno successivo rispetto alla data della scadenza non rispettata.
  • Professionisti abilitati al rilascio
Il DPR 75/2013 della Gazzetta Ufficiale stabilisce che i professionisti abilitati al rilascio della certificazione sono i professionisti che soddisfano i seguenti criteri:
    • iscrizione al proprio ordine o collegio professionale;
    • abilitazione all'esercizio della professione, in relazione alla progettazione di edifici ed impianti (nell'ambito delle proprie specifiche competenze, attribuite dalla legislazione vigente).
I tecnici e i professionisti non abilitati alla progettazione, non possono svolgere l’attività di certificazione energetica se non hanno frequentato un apposito corso di formazione obbligatorio (minimo 80 h) e aver superato l’esame finale per diventare Certificatore Energetico.
Inoltre, il certificatore deve attestare la propria indipendenza, dichiarando nell'ape, ai sensi degli articoli 359 e 481 del codice penale, l’assenza di conflitto di interessi attraverso il non coinvolgimento con il processo di progettazione e realizzazione dell’edificio nonché rispetto ai vantaggi che può trarne il richiedente (il committente), con il quale non può esserci parentela fino al quarto grado.
  • L’APE nella Regione Lazio
Il Lazio è fra le regioni che non hanno ancora legiferato in materia di Certificazione Energetica per cui per la redazione del documento occorre fare riferimento alla normativa nazionale.
Una volta redatto, è necessario presentare l’APE (presentarsi con 2 copie e, se disponibile, copia del libretto di caldaia) presso gli uffici ex geni civili competenti per provincia; in particolare, per Roma e provincia va consegnato in via Felter n.16 (entrata posteriore dell’ex genio civile di via Capitan Bavastro), dove viene effettuata una rapida verifica del documento e in caso di esito positivo ci viene restituita una delle due copie timbrata “per ricevuta”. In alternativa si può anche spedire per posta mediante raccomandata ma se non si è sicuri che il documento sia formalmente corretto lo sconsiglio, poiché non viene controllato e il documento depositato potrebbe non essere a norma.
Qui le info per la presentazione sul sito della Regione Lazio.
Infine un informazione utile per chi non ha mai redatto un APE: alla fine del documento va inserita la dicitura “AI SENSI DELL’ART. 15, COMMA 1 DEL D.LGS. 192/2005 COME MODIFICATO DALL’ART. 12 DEL D.L. 63/2013 (ORA LEGGE 90/2013), IL PRESENTE ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA E’ RESO, DAL SOTTOSCRITTO, IN FORMA DI DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO AI SENSI DELL’ART. 47 DEL D.P.R. 445/2000. SI ALLEGA COPIA FOTOSTATICA DEL DOCUMENTO DI IDENTITA’.”; alla dicitura devono sempre seguire timbro e firma del certificatore, altrimenti l’attestato non viene accettato.